Parliamo di Regime Forfettario
Articolo del 11/06/2021
Il regime forfettario è un regime notevolmente semplificato di tassazione dei redditi di lavoro autonomo e di impresa. Tale regime prevede, per il versamento dell’imposta, un’aliquota del 15% su un imponibile determinato in base a dei coefficienti di redditività che si differenziano in base ai codice ATECO. Con la legge di bilancio 2019 tale regime è stato semplificato ed esteso, in modo da ampliarne l’accesso ad un maggior numero di soggetti. Tale regime non prevede ne l’obbligo di tenuta delle scritture contabili ne l’utilizzo della fatturazione elettronica. Per quanto riguarda la fatturazione elettronica, per i soggetti in regime forfettario che scelgono comunque di utilizzarla, l’Agenzia delle Entrate concede un meccanismo premiale, ovvero riduce i tempi di accertamento da 5 a 4 anni.
Ambito soggettivo del regime
Il regime forfettario si applica a persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di reddito non superiore a 65.000 euro l’anno e che non abbiamo reddito da lavoro dipendente superiore a 30.000 euro.
Sono esclusi:
1) i soggetti che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari;
2) i soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli stessi esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
3) i soggetti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro (questo per evitare artificiose trasformazioni di rapporti di lavoro dipendente in rapporti di lavoro autonomo);
4) i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
5) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
6) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
Ulteriore agevolazione
Per i primi 5 anni di attività è prevista un ulteriore agevolazione per i soggetti in regime di start up, ovvero l’aliquota da applicare per il calcolo dell’imposta forfettaria scende dal 15% al 5%. Le condizioni essenziali per accedere a questa super agevolazione sono:
- Non aver esercitato, nei tre anni precedenti all’apertura della nuova p.iva, altre attività rtistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- La nuova start up non deve essere una mera prosecuzione di un’attività già svolta in precedenza nella forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta esclusione dei casi in cui si tratti di periodi di pratica obbligatoria per l’accesso ad arti o professioni;
- Se, eventualmente, si prosegue l’attività svolta da un altro soggetto, i ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non devono superare il limite per l’accesso al regime forfettario (che si ricorda, è pari a 65.000 euro a partire dal 1° gennaio 2019).